I valori e la mission che ispirano l’attività di Avis Provinciale Bologna sono ben illustrati all’interno dello Statuto Associativo.

Oltre alla promozione della donazione di sangue intero o di una sua frazione, l’Avis Provinciale si propone di sostenere i bisogni di salute dei cittadini, tutelare il diritto alla salute dei donatori, promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria a partire dai più piccoli e di sostenere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello Provinciale.

Statuto Associativo deliberato in sede di Assemblea il 08/10/2022

c.1 L’Associazione “Avis Provinciale di Bologna ODV”, Organizzazione di Volontariato ODV (Acronimo “Avis Provinciale Bologna ODV”), è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L’acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2          L’Avis Provinciale di Bologna ODV ha sede legale attualmente in Bologna, via dell’Ospedale n. 20 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Provincia di Bologna. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3          L’Avis Provinciale di Bologna ODV, che aderisce all’AVIS Nazionale nonché all’Avis Regionale – o equiparata – sovraordinata, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale e Regionale – o equiparata – medesima.

c.4          L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione.

c.1          L’Avis Provinciale di Bologna ODV – in seguito “Avis Provinciale” -, è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2          L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3          Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’Avis Nazionale e dell’Avis Regionale – e/o equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  3. Promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  4. Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
  5. Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello Provinciale;
  6. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
  7. Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  8. Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

c.4          La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

c.1          Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, – coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l’Avis Regionale o equiparata sovraordinata nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti,  svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.

c.2          In particolare, ai propri fini l’Avis Provinciale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.

In particolare, svolge le seguenti attività:

 

  1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale;
  2. Partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  3. Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
  5. Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
  6. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  7. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
  8. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
  9. Attività di chiamata del donatore;

 

L’Avis Provinciale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

 

c.3          L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.4          L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

c.1          Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Provinciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2          Sono soci persone giuridiche dell’Avis Provinciale: le Avis Comunali, di base – ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 e operanti nel territorio amministrativo corrispondente).

c.3          Sono soci persone fisiche dell’Avis Provinciale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

c.1          La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.

c.2          La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

c.3          I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4          I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5          Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6          La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.

c.7          I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8          La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.

c.1          Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

c.1          L’Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.2          Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.

c.1          Sono organi dell’Avis Provinciale:

 

  1. l’Assemblea Provinciale degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Comitato Esecutivo;
  4. il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
  5. l’Addetto contabile e di bilancio;
  6. l’Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell’Organo di controllo, la nomina dell’Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera e), è facoltativa.

c.1          L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Provinciale ordinaria dell’anno successivo.

c.2          Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.

c.3          Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.

c.4          L’Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro mese di marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5          L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall’Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell’Organo di controllo.

c.6          L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7          In prima convocazione l’Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all’art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea.

c.8          Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo. 

c.9          Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati;  la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.10        Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11        Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti dell’Organo di controllo/l’Addetto contabile e di bilancio e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.

c.12        Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all’Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.13        Può essere previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

c.1          Spetta all’Assemblea ordinaria Provinciale degli associati:

 

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell’Addetto contabile e di bilancio/dell’Organo di controllo;
  2. la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
  3. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
  4. l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
  5. l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
  • la nomina e la revoca dell’Addetto contabile e di bilancio/dell’Organo di controllo;
  1. la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all’Assemblea Regionale degli Associati;
  2. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
  3. la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
  4. la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
  5. ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

 

c.2          Spetta all’Assemblea straordinaria:

  1. l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
  2. lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati;
  3. La devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

c.3          Le competenze dell’Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.1          Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.

c.2          Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presedente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

c.3          L’Ufficio di Presidenza, nonché i responsabili di Area e/o Dipartimento, eletti all’interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.

c.4          Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l’Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre, potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5          La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6          Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7          La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8          Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9          Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10        Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11        Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

c.12        Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.13        Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.

c.14        I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

c.1          Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

 

  1. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
  2. la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
  3. l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
  4. l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
  5. la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
  6. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
  7. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale.

 

c.2          Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3          Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4          In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 11, all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

c.1          Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l’Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2          Al Presidente spetta, inoltre:

 

  1. convocare e presiedere l’Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
  3. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

 

c.3          Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4          In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5          La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

c.1          L’ Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall’Assemblea Provinciale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2          L’ Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3          L’ Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4          L’ Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5          L’ Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.1          La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del Dlgs. N. 117/2017. L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2          L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.

c.3          L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs.  n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4          Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

c.5          I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

c.1 Il patrimonio dell’Avis Provinciale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

 

  1. il reddito del patrimonio;
  2. i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. i rimborsi derivanti da convenzioni;
  4. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  5. ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.

 

c.3          Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4          È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5          Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.

c.1          L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché’ delle attività di cui all’articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

c.1          L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2          Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo di finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall’Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.3          L’Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d’esercizio a norma di quanto stabilito dall’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.3          Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.4          Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

    1. 1 L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
    2. Il libro degli associati o aderenti;
    3. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
    4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

    c.2          I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

    c.3          Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

c.1          Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l’Addetto contabile e di bilancio e l’Organo di controllo, ove esterni all’associazione.

c.2          Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3          Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4          Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5          Tutti i componenti dell’organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

c.6          L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

c.1          Lo scioglimento dell’Avis Provinciale può avvenire con delibera dell’Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2          In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

c.1          Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, e di quello dell’Avis Regionale sovraordinata nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

c.1          Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2          I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3          Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4          L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

c.4         L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

Codice Etico Avis Provinciale Bologna 

La responsabilità sociale è stata definita da Howard Bowen, considerato il padre della Corporate Responsibility, nel 1953 nel seguente modo: “La RSI fa riferimento agli obblighi degli uomini di affari di perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni, o seguire quelle linee di azione auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra società.

Per Responsabilità Sociale delle Imprese (e delle organizzazioni) o secondo l’acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsibility, si intende “l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese e delle organizzazioni, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.

La Responsabilità Sociale di Impresa e di Organizzazione riguarda comportamenti volontari di AVIS che vanno oltre il semplice rispetto degli obblighi giuridici, ritenendo, altresì, che un’organizzazione debba integrare i valori etici nella gestione delle sue attività e rapportarsi in modo esplicito con tutti i soggetti profit e non profit che sono interessati ed in qualsiasi modo coinvolti dal suo operare nell’ambiente esterno (gli stakeholder o “portatori di interesse”).

Alla base di un’organizzazione socialmente responsabile qual è AVIS, ancor più se essa rientra nell’ambito delle organizzazioni di terzo settore, di cittadinanza attiva e della società civile, che per la loro attenzione al territorio e il diretto rapporto con la cittadinanza rivestono un’importanza fondamentale per lo sviluppo sociale, vi è l’elaborazione e la condivisione di un codice etico.

Il presente documento denominato “Codice etico” o “Codice”, adottato dal Consiglio Provinciale, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (di seguito “AVIS”) ed i suoi dipendenti, collaboratori, soci e volontari assumono espressamente nei confronti degli stakeholders o portatori di interesse, pubblici e privati, con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività. L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice dovranno ispirare l’attività di tutti coloro che operano in AVIS, tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi di AVIS stessa.

L’etica nei comportamenti costituisce un valore imprescindibile per AVIS e l’onestà, l’integrità morale, la trasparenza, l’affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano i principi distintivi di tutte le attività svolte dall’organizzazione.

Il presente Codice Etico, adottato da Avis Provinciale di Bologna, stabilisce l’insieme dei principi e delle regole di comportamento cui devono attenersi i soci persone fisiche1 (e i soci persone giuridiche2), gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo, i consulenti ed i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Avis Provinciale Bologna. Il presente codice etico trova pure applicazione a tutti i soggetti che su designazione di Avis Provinciale Bologna facciano parte di comitati etici, gruppi di ricerca e di lavoro, Consigli di amministrazione di società di capitali o di persone o qualunque altro organo o ente pubblico o privato.

Avis Provinciale Bologna si impegna a portare il presente Codice Etico a conoscenza di tutti i destinatari sia interni sia esterni l’Ente attivando gli opportuni canali di comunicazione. I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti.

Il presente Codice Etico, è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del

…………… e illustrato e condiviso dall’Assemblea Annuale degli associati Avis Provinciale Bologna del……….. ed è vincolante per i comportamenti di tutti i suoi destinatari e dei terzi che abbiano con Avis rapporti stabili o temporanei o che ricevano incarichi da essa.

Fondata a Bologna Avis Provinciale Bologna è un’associazione di volontariato apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro, persegue finalità di solidarietà umana che ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di emocomponenti – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

Fin dalla sua costituzione gli scopi dell’associazione fissati dallo Statuto erano e sono: venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione.

AVIS pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  • Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

o Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

  • Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
  • Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
  • Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello provinciale;

o Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale.

Avis Provinciale Bologna riconosce anche il valore di un impegno all’applicazione di principi etici e di diritti umani che possono andare oltre la conformità alle leggi esistenti. A tale scopo i soci, i volontari, i dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo, i consulenti ed i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Avis Provinciale Bologna devono rispettare e promuovere i seguenti principi :

  • onestà;
  • affidabilità;
  • obiettività e imparzialità;
  • correttezza;
  • trasparenza;
  • riservatezza.

4.1 Onestà

Agire, quotidianamente, con onestà, lealtà, rettitudine, sincerità, in base a principî morali ritenuti universalmente validi, astenendosi da azioni riprovevoli nei confronti del prossimo, e operando in libera coscienza, non alterata da secondi fini. L’agire in Avis e per Avis dovrà avvenire nel rispetto del vivere decoroso e dignitoso della persona umana.

4.2   Affidabilità

La correttezza nel funzionamento degli organi Associativi, degli apparati amministrativi e decisionali, della manifestazione di volontà dei soci e collaboratori nonché dei dipendenti equivale a serietà ed attendibilità di Avis quale soggetto giuridico che merita fiducia ed al contempo, organismo che evidenzia una maggiore probabilità di portare a risultati concreti e positivi ed al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale e culturale nella donazione del sangue.

4.3   Obiettività ed Imparzialità

Avis uniforma la sua attività ai principi di obiettività ed imparzialità dell’operato considerando l’equità dei comportamenti un ineludibile principio di vita e condotta amministrativa e gestionale. Avis mantiene un atteggiamento realistico, esente da pregiudizi e da interpretazioni personalistiche che possano inficiare l’obiettiva e serena valutazione dei fatti .

Avis fa divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria che ledano il principio dell’imparzialità dell’attività associativa. Il principio di imparzialità nella condotta associativa manifesta, infatti, la realizzazione dei diritti individuali e significa tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

A tal fine Avis pone in essere azioni che tendono a realizzare politiche tese a rimuovere ogni situazione che possa essere fonte di discriminazioni.

4.4   Correttezza e buona fede

I rapporti interni ad Avis, tra soci, ma anche con i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e gli stakeholder pubblici e privati devono essere improntati sui principi di lealtà e correttezza, operando l’Associazione sempre in completa buona fede e riconoscendo eventuali errori, per porvi poi rimedio con la massima dedizione e tempestività.

Avis si impegna a realizzare l’interesse sociale evitando di arrecare danno a terzi e, ove si rendesse necessario, ponendo in essere tutti gli accorgimenti utili ad evitare spiacevoli conseguenze

4.5   Trasparenza

Una ulteriore garanzia sull’affidabilità di Avis rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere e che stiamo perseguendo è la trasparenza e la diffusione dei dati e dei risultati inerenti l’attività associativa.

4.6   Riservatezza

L’individuo sia come singolo sia come parte di un gruppo sociale ha il diritto etico e legale alla privacy personale, fondato sul principio primario del rispetto della persona umana. Avis, a tale scopo, garantisce la tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, riferendosi a quelli che vengono definiti come diritti inviolabili delle persone umane, in particolare ai diritti alla riservatezza ed all’identità personale contro le intrusioni negli archivi e banche dati delle donazioni e nelle informazioni personali.

5.1      Gestione e sviluppo delle risorse umane

L’agire del personale, sia esso volontario sia dei dipendenti e collaboratori, viene indirizzato guardando all’etica del risultato.

In coerenza con la mission e le strategie di crescita Associative, Avis si indirizza al miglioramento continuo del capitale umano disponibile, adottando un programma di potenziamento delle conoscenze rivolto al raggiungimento degli obiettivi statutari.

Avis considera la formazione del personale una forma di crescita del capitale umano disponibile nell’associazione e fondamentale per un progressivo e continuo sviluppo della stessa. A tal fine favorisce la formazione al personale Avis e predispone un modello di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti.

Avis garantisce l’assoluta uguaglianza di trattamento in fase di selezione indipendentemente da genere, origine etnica/razziale, religione, convinzioni politiche e sindacali.

La selezione del personale avviene tramite colloqui valutativi nei quali viene preso in considerazione il curriculum dei candidati e le precedenti esperienze lavorative. L’incaricato competente, appositamente designato da AVIS, svolgerà i colloqui di selezione e, una volta individuato il candidato idoneo, provvederà ad inviare al Comitato Esecutivo la richiesta per l’instaurazione del rapporto di collaborazione. Il Comitato Esecutivo valuterà la proposta e si determinerà sulla instaurazione o meno del rapporto di lavoro.

5.2      Sicurezza e Salute

La sicurezza sul lavoro e la salute dei propri dipendenti sono elementi essenziali dell’operare di Avis. A tal fine vengono applicate integralmente le normative vigenti e di volta in volta vengono messe in atto tutte quelle azioni, anche suggerite dai dipendenti, per aumentare sempre più il benessere sul luogo di lavoro.

La salute dei lavoratori viene costantemente monitorata attraverso l’attività del Medico Competente. Tutti i lavoratori sono chiamati a rispettare le normative sulla sicurezza ed a segnalare alla Direzione eventuali problematicità che si evidenzino durante le attività.

AVIS organizza, con cadenza annuale, momenti di aggiornamento dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti .

5.3      Tutela della Privacy

Avis opera in ottemperanza alla vigente normativa in materia di Privacy sul trattamento dei dati personali e di quelli sensibili e giudiziari in particolare, adottando le opportune misure tecniche e organizzative per garantirne la riservatezza, eventualmente anche mediante la predisposizione del D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza dei dati) – anche se non più obbligatorio per legge – o un analogo documento che consenta il monitoraggio periodico della corretta applicazione di legge.

Avis si impegna nel rispetto della normativa vigente, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza sia che riguardi il proprio personale o i propri associati e volontari con particolare riferimento ai dati sensibili e relativi alla salute dei donatori (Cfr. art. 2 comma 5 e 7 del Regolamento Nazionale) e nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.

I lavoratori ed i volontari nel loro operare devono attenersi a queste linee guida e non comunicare dati o situazioni che riguardino AVIS a figure esterne all’organizzazione.

5.4      Diligenza e Buona Fede

Ogni dipendente, socio, volontario e collaboratore di AVIS deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi sottoscritti con il contratto di lavoro, quelli derivanti dallo Statuto e regolamento associativo, osservando  quanto previsto dal presente codice etico, assicurando prestazioni, funzioni ed attività richieste e portando il suo contributo personale di idee, proattività ed entusiasmo, apporti indispensabili per lo sviluppo armonico e duraturo dell’Associazione.

Devono, altresì, improntare la propria condotta al rispetto reciproco ed alla cooperazione e collaborazione a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal livello di responsabilità assunto.

Devono conoscere ed attuare quanto previsto da Avis in tema di tutela della salute, di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della privacy.

I dipendenti, i soci ed i collaboratori, sono tenuti ad osservare e garantire la massima riservatezza in merito a quanto attinente il loro lavoro, in relazione alle attività di Avis.

Il personale, dipendente e volontario, è tenuto a segnalare al proprio Responsabile, al Segretario ed al Presidente qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite.

5.5      Conflitto di Interessi

Il conflitto di interessi è quella situazione in cui si trova una persona quando a causa del ruolo, della carica o dell’ufficio ricoperto debba compiere uno o più atti che risultino sfavorevoli per sé o per un’altra persona con cui sia in rapporto (di lavoro, affettivo ecc.).

I dipendenti, i soci, i volontari o i collaboratori di Avis sono tenuti a evitare le situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e devono astenersi dallo svolgere attività che siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi di Avis in relazione alla legge quadro sul Volontariato (266/91). Devono, altresì, sottrarsi di utilizzare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività Associative per ottenere vantaggi diretti ed indiretti evitando ogni uso improprio e non autorizzato.

I destinatari si impegnano ad astenersi da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi di Avis o che possano interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi di Avis.

E’ fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all’interno di Avis. Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione al responsabile di funzione, al Presidente ed al Segretario che provvederanno ad informare il Comitato Esecutivo/Consiglio Direttivo il quale analizzerà la questione e prenderà le decisioni che riterrà più opportune ed a cui la persona in conflitto di interesse dovrà assolutamente attenersi.

La mancata comunicazione o la violazione delle decisioni di cui ai commi precedente potrà portare, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto di lavoro, del rapporto associativo o dell’incarico retribuito o gratuito ed alla segnalazione agli organi di giustizia interna per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme Statutarie e Regolamentari .

I destinatari devono, comunque, espletare le attività lavorative ed associative ponendo in essere comportamenti corretti, lineari, leali, in aderenza a principi di etica relazionale.

Avis si attende che i dipendenti ed i soci evitino responsabilmente, per una serena gestione della vita associativa, anche la semplice apparenza di conflitto di interessi.

5.6      Tutela del Patrimonio Associativo

Avis, per una corretta esecuzione dei servizi e per la gestione dell’organizzazione, si impegna ad allocare in Bilancio le risorse necessarie al buon funzionamento del sistema finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alla realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico cui l’Associazione concorre.

Gli amministratori, i dipendenti, i soci, i volontari o i collaboratori retribuiti si impegnano ad utilizzare con diligenza e nel migliore dei modi le risorse messe a loro disposizione (siano esse materiali o immateriali) ed a mantenere integro il patrimonio avisino da utilizzi impropri o non corretti. Devono inoltre rispettate le norme di sicurezza connesse alla tutela del patrimonio avisino e collaborare nel processo di verifica del rispetto di tali norme da parte di imprese terze che operano su incarico di AVIS.

Ai dipendenti, ai soci, ai volontari o ai collaboratori retribuiti non è consentito, a mero a titolo esemplificativo:

  • fare copie di programmi su licenza per uso avisino o per terzi;
  • utilizzare gli strumenti avisini di posta elettronica per inviare messaggi di posta elettronica per finalità diverse da quelle lavorative/associative e comunque tali da arrecare nocumento all’immagine associativa o a quella di soggetti terzi;
  • navigare su siti internet dal contenuto illecito o comunque estranei all’attività lavorativa/associativa, durante l’orario ufficiale di lavoro.

Qualsiasi bisogno di risorse dovesse manifestarsi durante lo svolgimento delle attività dovrà essere prontamente segnalato al Presidente e/o al Tesoriere e/o Segretario che metteranno in atto tutte le azioni possibili per risolvere il problema compatibilmente con le risorse a disposizione di Avis .

Avis considera come propri stakeholder tutti quei soggetti (intesi come individui, gruppi o organizzazioni) le cui attività o i cui interessi siano coinvolti, a vario titolo, con l’attività dell’Associazione. I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Gli stakeholder di Avis possono essere classificati nelle seguenti categorie:

  1. Istituzionali (Fondazioni, Regioni, Provincie, Comuni, Assessorati, Aziende Sanitarie, etc. quali interlocutori privilegiati e primari delle attività Avis);
  2. Associazioni (organizzazioni con cui si instaura un rapporto sinergico per la promozione della solidarietà e della cittadinanza attiva sul territorio attraverso eventi ed iniziative comuni) ;
  3. Aziende e fornitori (soggetti giuridici con i quali si entra in relazione per il raggiungimento di specifici obiettivi associativi);
  4. Soggetti attivi nell’Associazione, quali donatori, soci, dipendenti, collaboratori e cittadini con i quali si entra in rapporti relazionali quotidiani per la promozione e la diffusione della cultura della donazione di sangue e del volontariato.

6.1.  Trattamento delle informazioni

Il trattamento delle informazioni relative agli stakeholder viene effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati attraverso procedure specifiche per la protezione dei dati.

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione dei dati che permettono di adottare opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento in funzione dei gradi crescenti di criticità delle informazioni.

6.2. Criteri  di condotta con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

I rapporti di Avis con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, debbono ispirarsi ai principi di correttezza, imparzialità, indipendenza , correttezza e onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, improntati alla massima collaborazione.

Quando si intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, gli amministratori, i dipendenti, i soci, volontari o i collaboratori non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o hanno il potere decisionale, di concludere per conto delle Istituzioni e della P.A..

I destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall’offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità (che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali) al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati; dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto.

Soltanto le funzioni associative a ciò preposte sono autorizzate ad assumere impegni ed a gestire rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio.

Al consulente ed al soggetto “terzo” incaricato eventualmente a rappresentare l’Associazione nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, sono applicate le stesse direttive valide per i dipendenti di Avis. Avis, comunque, non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Avis non può trarre vantaggi se non sulla base di rapporti convenzionali, o di erogazioni o finanziamenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità per cui sono concesse ed adeguatamente documentate.

E’ severamente vietato conseguire ingiustamente a danno della Pubblica Amministrazione contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati tramite l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o l’omissione di informazioni dovute.

Non è consentito utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati all’Avis per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi, spetta a tutti gli organi di Avis verificare che ciascun socio persona fisica o socio persona giuridica rispetti scrupolosamente tale disposizione, adottando anche opportuni controlli a campione.

Non è consentito porre in essere azioni volte a procurare, per soci e/o soggetti terzi o per Avis, qualsiasi tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, agevolazioni fiscali o mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri (ad esempio: l’invio di documenti falsi o attestanti cose non vere).

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dai dipendenti o da terzi va segnalata tempestivamente da chi ne ha notizia al Segretario e/o al Presidente. La mancata comunicazione o la violazione delle decisioni di cui al paragrafo precedente potrà portare, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto di lavoro, del rapporto associativo o dell’incarico retribuito o gratuito ed alla segnalazione agli organi di giustizia interna per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme Statutarie e Regolamentari.

6.3.  Criteri di condotta con Aziende e i Fornitori

Avis, nell’esercizio del proprio potere discrezionale si impegna all’individuazione del contraente più affidabile ed idoneo a realizzare, alle condizioni più vantaggiose, sia in termini economici sia qualitativi, i servizi richiesti. Si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri fornitori ed aziende adottando un sistema di scelta dei contraenti che si basa su rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità con i quali approva e controlla l’operato dei fornitori e collaboratori.

6.3.1.      Scelta del Fornitore

La scelta dei fornitori deve avvenire seguendo criteri di trasparenza, imparzialità, competenza, professionalità. Non è consentito indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso.

Nell’organizzazione di Avis vi è, dove concretamente possibile, separazione tra chi richiede un servizio o una fornitura e chi concretamente stipula il contratto. Avis deve classificare i materiali ed i servizi da acquistare ed i loro fornitori sulla base dell’importanza e dell’impatto che questi stessi hanno sui servizi forniti al fine di predisporre opportuni controlli.

Le funzioni aziendali e i dipendenti/ i volontari di Avis sono tenuti ad osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i fornitori e ad osservare e far rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste.

Sono vietate regalie da parte di Terzi (fornitori, committenti, altre istituzioni) eccedenti il modico valore a clienti, fornitori e collaboratori retribuiti. Il Comitato Esecutivo/Direttivo può deliberare regalie dal valore simbolico e come segno di riconoscimento per il lavoro/attività svolta ai propri dipendenti, soci, volontari o collaboratori retribuiti agli organi direttivi in occasione di particolari ricorrenze (S. Natale, Anniversari, ecc.) e sempre nel rispetto della Legge quadro sul volontariato.

Chiunque all’interno dell’organizzazione è tenuto a comunicare al Presidente e/o al Tesoriere eventuali regalie ricevute da clienti o fornitori eccedenti il modico valore.

Nell’ipotesi che l’azienda o il fornitore, nello svolgimento della propria attività per Avis, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente codice, l’Associazione è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasiOni di collaborazione.

L’integrità e l’indipendenza nei rapporti con le aziende ed i fornitori sono regolate

da principi comuni e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di Avis.

6.3.2. Aspetti etici nella acquisizione di beni e servizi

Nella prospettiva di conformare l’attività di approvvigionamento di beni e servizi, ai principi etici adottati, Avis si impegna a richiedere, per particolari servizi o beni , requisiti di tipo sociale (ad esempio prodotti provenienti da beni confiscati o dal commercio equo e solidale).

6.4. Criteri di condotta con i Collaboratori

Nella scelta del collaboratore e/o professionista cui affidare incarichi, Avis si impegna ad adottare criteri ispirati a principi di competenza, trasparenza e correttezza, integrità morale e professionale della persona da coinvolgere nel rispetto del carattere fiduciario del rapporto.

La valutazione del personale con cui collaborare è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze Associative, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il responsabile del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione del collaboratore.

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di collaborazione e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste; ed è tenuto a segnalare tramite gli appositi canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta nella esecuzione dell’incarico ricevuto.

I compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte, dovranno essere adeguatamente documentati e proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione dell’importanza dell’opera affidata.

I componenti degli organi sociali devono conformare la propria attività ai principi di correttezza e integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta in Avis. Ciascun componente degli organi sociali di Avis che si venisse a trovare in una condizione di conflitto di interesse per questioni lavorative, di parentela o per qualsiasi altra situazione potesse sorgere derivate dalle Legge quadro sul volontariato, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Segretario o al Presidente che provvederanno ad informare il Comitato Esecutivo/ Consiglio Direttivo il quale analizzerà la questione e prenderà le decisioni che riterrà più opportune ed a cui la persona in conflitto di interesse dovrà assolutamente attenersi.

La mancata comunicazione potrà portare, nei casi più gravi, anche alla richiesta di revoca del membro dell’Organo associativo all’Assemblea dei soci competente in materia ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera e) dello Statuto.

Avis si attende che i dipendenti ed i soci evitino responsabilmente, per una serena gestione della vita associativa, anche la semplice apparenza di conflitto di interessi.

Ai componenti degli organi associativi è inoltre richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza nel rispetto delle linee di indirizzo associative nelle relazioni che essi intrattengono, per conto di Avis, con le Istituzioni Pubbliche e Private.

E’ richiesta loro la partecipazione assidua e informata alle attività di Avis e sono tenuti a fare sempre un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le linee di condotta di Avis e deve sempre essere volta a salvaguardare le informazioni riservate.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con Avis.

I destinatari del presente Codice devono osservare scrupolosamente la normativa vigente e le disposizioni emanate nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

Avis esige la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dei rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze dell’Ordine, del Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi per conto dell’INPS, del Ministero del Lavoro,

 

della Salute e delle Politiche Sociali e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad ottemperare tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle Istituzioni ed Autorità competenti.

E’ severamente vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico) ovvero fare dichiarazioni false alle Autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione.

Non è consentito tentare di persuadere, tramite conferimento di incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi (direttamente o tramite interposta persona) a chi effettua controlli, verifiche, accertamenti o ispezioni ovvero all’Autorità giudiziaria competente.

Al presente Codice viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i soggetti interni ed esterni che collaborano con Avis mediante apposite attività di comunicazione. Il Presidente ed il Segretario dovranno adoperarsi affinché tutti i collaboratori abbiano una corretta comprensione del presente Codice e la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso riportate.

Nell’ambito dell’adeguamento del proprio modello organizzativo, Avis affida il compito di vigilare sul rispetto delle regole dettate dal presente Codice Etico a due membri collegio dei revisori dei conti integrato da un componente esterno di riconosciuta professionalità in campo giuridico.

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

I comportamenti contrari alle norme vigenti, al presente codice etico e alle procedure si intendono pregiudizievoli dell’interesse di Avis e determinano l’applicazione delle sanzioni previste dallo statuto.

L’applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l’Autorità giudiziaria competente.

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo (e più in generale a quanti intrattengano con Avis rapporti di “para- subordinazione”) che saranno tenuti a rispettarne i precetti.

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori ed i consulenti esterni, la violazione dei precetti del presente Codice può essere anche sanzionata con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi, ferma restando la facoltà di Avis di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

Il presente Codice deve essere riesaminato annualmente al fine di garantirne l’aggiornamento.